Nessuna sorpresa: la maggioranza del Consiglio nazionale ha sposato le indicazioni della sua commissione per le istituzioni politiche. La sua risposta all’iniziativa popolare del 9 febbraio 2014 contro l’immigrazione di massa si traduce in una legge che prevede una «preferenza indigena light» e nulla più che possa impensierire Bruxelles (vedi Marzio Rigonalli a pagina 31). Il timore di danneggiare gli accordi bilaterali e quindi i non semplici rapporti con l’Unione europea ha portato la maggioranza dei deputati a rifiutare qualsiasi limitazione formale alla libera circolazione, dai tetti massimi ai contingenti, ad un «prima i nostri» senza se né ma.
Alcuni deputati hanno dovuto ammettere che il dettato costituzionale non viene concretizzato pienamente. Un eufemismo, secondo l’UDC, grande vincitrice del 9 febbraio, che considera la decisione del Nazionale una violazione della Costituzione federale e «un’eclatante inosservanza del volere popolare» (così il capogruppo Adrian Amstutz). E questi sono due argomenti che peseranno molto in una futura votazione sull’Europa (che in una forma o l’altra pare inevitabile). Poiché con il volere popolare e con la Costituzione non si scherza, se si vuole ancora aver fiducia nelle leggi fondamentali che sorreggono la politica svizzera.
Tuttavia, quando si discute di che cosa sia anti-costituzionale si rischia di cadere in una semplificazione eccessiva. Il discorso si limita all’assioma: «in votazione popolare è stato deciso di inserire nella Costituzione delle novità, una legge che non ne tiene conto è anticostituzionale». Ma che cosa succede se una nuova norma costituzionale ne contraddice una precedente? Quale ha la precedenza? La più «fresca», adottata in votazione popolare, o quella che ha fatto parte per decenni dell’ordinamento giuridico, quindi anche politico (e di politica estera nel caso specifico)? Il Tribunale federale, nella sua sentenza del 26 novembre 2015, ha commentato che in una causa specifica darebbe la precedenza al rispetto degli accordi bilaterali con l’Unione europea su una legge svizzera che li contraddice, in osservanza dell’accordo internazionale di Vienna sul diritto contrattuale. I giudici di Losanna affermano che nessuna parte firmataria ha il diritto di non osservare un trattato internazionale. Un fatto di cui il Nazionale ha certamente tenuto conto nella sua decisione di mercoledì scorso.
Come uscire da questo pasticcio politico, istituzionale e giuridico? Casomai bisogna prima denunciare il trattato in questione. Toglierlo dunque dalla Costituzione. Ma per risolvere alla radice la contraddizione tra un nuovo dettato costituzionale e uno vecchio ci vuole ancora dell’altro. Una soluzione la suggerisce l’ex giudice federale Giusep Nay sul giornale online «Journal 21» (sintetizziamo la sua riflessione): l’articolo costituzionale 139 capoverso 3 stabilisce le regole sulla irricevibilità delle iniziative popolari, basterebbe che il Parlamento federale le applicasse, decidendo di non sottoporre a votazione quelle manifestamente anti-costituzionali, ossia che contraddicono altri dettami costituzionali. Nel caso specifico, scrive l’ex giudice federale, l’iniziativa contro l’immigrazione di massa non doveva essere sottoposta a votazione popolare perché viola un principio cardine di un trattato internazionale.
Alla radice di questa ambigua situazione – i fautori del 9 febbraio fingono che non siano in pericolo gli accordi bilaterali con l’Unione europea, i contrari (maggioritari alle Camere federali ) fingono di osservare la Costituzione – sta dunque un’assenza di coerenza politica da parte del parlamento federale. Questo non è il primo caso. Ma aiuterebbe a non creare altra confusione politica se fosse l’ultimo.