Il Consiglio federale ha modificato le regole della divisione dei capitali previdenziali in caso di divorzio, migliorando notevolmente la situazione dei coniugi che non hanno lavorato o hanno lavorato solo a tempo parziale durante il matrimonio.
Le nuove disposizioni di legge e le modifiche delle relative ordinanze sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (vedi allegato). Hanno come scopo una divisione più equa del capitale della previdenza professionale in caso di divorzio tra coniugi o di scioglimento di un’unione domestica registrata. Le rendite già concesse in virtù di sentenze di divorzio potranno, a determinate condizioni, essere convertite in rendite previdenziali secondo il nuovo diritto entro un anno.
Con il nuovo disciplinamento vengono aboliti diversi svantaggi. Il principio sinora in vigore, secondo il quale i capitali previdenziali sono divisi a metà tra i coniugi, è sempre valido, ma nella ripartizione del capitale il momento determinante per il calcolo sarà quello in cui viene promossa la procedura di divorzio e non più quello in cui essa termina.
Inoltre, il fatto che il conguaglio della previdenza avviene anche se uno dei coniugi è già pensionato o invalido rappresenta un notevole miglioramento. Sinora in questi casi non veniva suddiviso il capitale, bensì versato un indennizzo una tantum.
Con la modifica in base alla quale gli istituti di previdenza e di libero passaggio devono notificare periodicamente tutti i titolari di capitali previdenziali all’Ufficio centrale del 2° pilastro viene eliminata un’altra lacuna. Il pretore controlla che non siano stati sottratti capitali di previdenza alla divisione. Altre disposizioni garantiscono che durante il matrimonio non sia versato alcun avere di previdenza a un coniuge all’insaputa dell’altro e che in caso di conguaglio della previdenza venga trasferita una quota equa dell’avere di vecchiaia nella parte obbligatoria della previdenza professionale.
Un altro passo avanti è rappresentato dalla possibilità che le persone non affiliate a una cassa pensioni al momento del divorzio aderiscano all’istituto collettore LPP. Ciò consentirà loro di convertire il capitale in una rendita in futuro.