Il dibattito sul diritto all’aborto infiamma gli animi negli Stati Uniti, come spiega l’articolo di Luisa Betti Dakli. E continua a essere argomento sensibile anche alle nostre latitudini. Ma quali sono le regole valide nel nostro paese? Secondo le disposizioni del Codice penale svizzero attualmente in vigore – si legge sul sito dell’Ufficio federale di giustizia – «l’interruzione della gravidanza non è penalmente punibile se, entro 12 settimane dall’inizio dell’ultimo ciclo, la donna presenta una richiesta scritta in cui fa valere uno stato d’angustia (come termine di paragone, la sentenza «Roe v. Wade», ora in discussione negli Usa, consente l’aborto fino alla 24esima settimana circa, ndr). Il medico deve previamente tenere un colloquio approfondito con la donna e fornirle tutte le informazioni utili. Alla donna viene inoltre consegnato un elenco degli organismi e delle associazioni che offrono aiuto morale o materiale». È quello che viene chiamato «regime dei termini», accettato dal popolo elvetico il 2 giugno 2002. Per quello che riguarda la copertura dei costi, l’interruzione di gravidanza è rimborsata dalle casse malati (l’iniziativa popolare «Il finanziamento dell’aborto è una questione privata», che intendeva stralciare i costi della pratica dall’assicurazione di base, è stata respinta nel 2014).
Dati dell’Ufficio federale di statistica alla mano, nel 2020 in Svizzera sono state registrate 11’143 interruzioni di gravidanza (301 in Ticino). Nel 2005 rispettivamente 10’818 e 592. «Il numero di aborti, legali e illegali – si legge sul Dizionario storico della Svizzera (DSS) – è stato stimato a 60’000-80’000 attorno al 1930 e a 50’000 nel 1966. Gli aborti legali furono circa 17’000 nel 1966, 16’000 nel 1978 e nel 1980, 14’000 nel 1985, 13’000 nel 1990, 12’000 nel 1995, 13’000 nel 1996 e nel 1998». Questa chiara tendenza alla diminuzione, spiegano gli esperti, è dovuta alla prevenzione (corsi di educazione sessuale, centri di pianificazione famigliare ecc.) e alla diffusione di metodi anticoncezionali più sicuri.
Ora facciamo un passo indietro, a prima dell’introduzione del «regime dei termini». Nel 1942 entrò in vigore il Codice penale svizzero che sostituiva le leggi penali cantonali dell’Ottocento, le quali fino ad allora avevano regolato singolarmente, e in maniera differenziata, l’interruzione di gravidanza (in genere – ricorda il DSS – esse «punivano soprattutto la persona che lo procurava e ammettevano talvolta l’indicazione medica. Vaud 1844; Ticino 1873; Ginevra 1874; Neuchâtel 1891»). Sul sito dell’amministrazione federale si trova un saggio che spiega: «Nuova (dal 1942, ndr.) non è solo la possibilità di un aborto legale (...), ma anche l’istituzionalizzazione giuridica dell’aborto terapeutico legale sotto controllo statale, il quale richiede: la consultazione di un secondo medico che deve essere uno specialista, una perizia scritta, l’autorizzazione del medico specialista da parte di un’istanza statale, l’accordo scritto della donna incinta» (vedi Donne. Potere. Storia. La storia della parità in Svizzera 1848-2000, 3.8 Interruzione della gravidanza). In ogni caso il saggio sottolinea come nel 2000, in materia di aborto, la Svizzera aveva una delle regolamentazioni più restrittive d’Europa che però corrispondeva sempre meno alle pratiche comunemente accettate nei vari cantoni.